Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)
1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.