Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».