Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
« a-bis) gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e possono individuare le imprese e le unità produttive del settore marittimo per le quali è consentito l'accesso alla cassa integrazione in deroga, in alternativa al ricorso alle prestazioni del fondo di solidarietà del comparto marittimo».