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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.68.137.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2020  [ apri ]
0.68.137.1.

  All'emendamento 68.137 sono apportate le seguenti modifiche:
   la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   « a) l'articolo 68, è sostituito dal seguente:

Art. 68.

  1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
   a-bis) all'articolo 70, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   “a) al comma 1, primo periodo, le seguenti parole: ‘per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane”, sono sostituite dalle seguenti: ‘27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020’”;
    2) al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:
   “g) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: ‘Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015’”;
    3) sostituire il comma 2 con il seguente:
  “2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7”».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.

em. 68.137.