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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2020  [ apri ]
38.13. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
   a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
   b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
   c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2,;

   2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.;
   3) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente:
   al comma 19 sostituire le parole: valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 88,25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.