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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/06/2020  [ apri ]
27.13. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefìci fiscali già previsti per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 136 del presente decreto. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.
  18-ter. In ragione di quanto previsto al comma 18-bis, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.