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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 84.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2020  [ apri ]
84.014.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Utilizzo di risorse finanziarie già disponibili)

  1. Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 7, le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita, rispettivamente a far data dal 1o gennaio 2020, dal 1o gennaio 2021 e dal 1o gennaio 2022, dalle tabelle C di cui agli allegati n. 1-bis, n. 1-ter e n. 1-quater al presente decreto, che disciplinano, a decorrere dalle predette date, le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1o gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C.
  2. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore annue a decorrere dall'anno 2022. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1o gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1o gennaio 2021 e di euro 15.000.000 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, con le risorse, indicate nell'allegato n. 1-quinquies al presente decreto, che residuano a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 8 del presente articolo.
  3. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono incrementate:
   a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
   c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 annui a decorrere dall'anno 2022.

  4. All'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile».

  5. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto una tantum un assegno di euro 400.
  6. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
   a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 53.997 dal 1o gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1o gennaio 2021 e di euro 539.967 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022;
   b) per la retribuzione di risultato, di euro 23.987 dal 1o gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1o gennaio 2021 e di euro 239.874 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022.

  7. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
   a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 14.892 dal 1o gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1o gennaio 2021 e di euro 148.918 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022;
   b) per la retribuzione di risultato, di euro 4.787 dal 1o gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1o gennaio 2021 e di euro 47.874 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022.

  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1o gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1o gennaio 2021 e di euro 4.019.597 annui a decorrere dal 1o gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  9. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni del presente articolo decorrono dal 1o gennaio 2020.

I Relatori