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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 237.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2020  [ apri ]
237.03.

  Dopo l'articolo 237, aggiungere il seguente:
Art. 237-bis.
(Ulteriori misure urgenti per la continuità delle attività del sistema universitario)

  1. In considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla programmazione triennale degli atenei 2019-2021, le risorse destinate alla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, relative agli anni 2019 e 2020, sono assegnate agli atenei statali e non statali in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020.
  2. Le risorse destinate al Piano lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato, relative agli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dall'articolo 1, commi 290, 292 e 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite tra le università statali in proporzione al numero dei soggetti immatricolati ai corsi di laurea nell'anno accademico 2019/2020 e destinate al sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati dagli atenei al fine di promuovere le immatricolazioni all'anno accademico 2020/2021.
  3. Entro il 31 gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti le linee generali di indirizzo della programmazione delle università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, e sono altresì fissati i criteri per la destinazione delle relative risorse per gli anni 2021, 2022 e 2023.
  4. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine di dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio relativo alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari a favore dei soggetti neo-diplomati o neo-laureati che hanno conseguito il titolo nel periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è prorogato di sette mesi.
  5. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'importo delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, possono considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o di enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni del presente comma si applicano, ove possibile, anche nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

I Relatori