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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.088. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2020  [ apri ]
119.088.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Procedure esecutive su immobili in regime di edilizia residenziale pubblica)

  1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione mediante posta elettronica certificata agli uffici competenti del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili e all'ente territorialmente competente erogatore del finanziamento. La nullità è rilevabile d'ufficio o su iniziativa delle parti, degli organi di vigilanza ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società sottoposta alla procedura esecutiva.
  2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione sospende il procedimento esecutivo di cui al comma 1 stabilendo un termine per consentire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e di sospendere la vendita degli stessi.
  3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la corrispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.
  4. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano pendenti procedure concorsuali in relazione ad immobili di cui al presente articolo, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche prescritte dal presente articolo.

I Relatori