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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.137. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2020  [ apri ]
68.137.

Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Articolo 70-bis.
(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  l. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
   b) all'articolo 82, comma 1, alinea, sostituire la parola: giugno con la seguente: luglio;
   c) all'articolo 103, comma 5, sostituire le parole: L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020 con le seguenti: Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o giugno 2020 al 15 agosto 2020;
   d) all'articolo 265, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente e al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9 del presente articolo.
   e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Il Governo