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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 94.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
94.02.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:

   a) comma 1, lettera b);

   b) comma 8;

   c) comma 8-bis;

   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore agricolo:

   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

   c) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  3. All'articolo 54-bis, comma 20, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.