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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 92.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
92.08.

  Dopo l'articolo 92, è aggiunto il seguente:

Art. 92-bis.

  1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

   1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari alla metà dei giorni di lavoro prestati, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. In ogni caso il periodo di trattamento ordinario di disoccupazione non può avere una durata inferiore a 30 giorni e superiore a 240 giorni. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se e per i familiari a carico.
   2. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.
   3. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19 e delle limitazioni all'ingresso nel territorio nazionale, i lavoratori italiani nonché i lavoratori frontalieri, a condizione che siano rimpatriati, in caso di disoccupazione derivante da un atto di licenziamento ovvero dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte di datore di lavoro all'estero intervenuti nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 4 luglio 2020, hanno diritto di presentare richiesta di trattamento ordinario di disoccupazione fino al 31 dicembre 2020.
   4. I cittadini italiani residenti all'estero da oltre 12 mesi, rientrati in Italia, possono accedere alle prestazioni di cui al primo comma purché siano stati regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nel periodo suddetto.».

  2. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 402 del 1975, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni».