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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 87.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
87.09.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito straordinario denominato reddito di emergenza come disciplinato dall'articolo 82 del presente decreto. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza delle seguenti condizioni:

   a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

   b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

   c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  3. Ai lavoratori di cui al comma precedente, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
  4. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1 esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziarla da parte dell'INPS.

  Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 796 milioni di euro per l'anno 2020, di 86 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.