Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai soggetti di cui al comma 4 che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, l'indennità per il mese di maggio è aumentata a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di competenza come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per le modalità di erogazione dell'indennità si applica quanto previsto dal comma 2.