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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 83.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
83.11.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione a seguito dell'accertamento di cui al presente articolo, per i quali non è possibile adottare modalità di lavoro agile, il datore di lavoro, per tutto il periodo di durata dell'inidoneità, può fare richiesta dei trattamenti di cui agli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2010, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.