Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: dopo le parole: «durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile»;
b) al comma 3 dopo le parole: «con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «nonchè di altre tipologie di servizi e interventi socio assistenziali e socioeducativi, con particolare riferimento a quelli rivolti ai minori e alle loro famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità socio economica e/o attivati su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile».