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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 82.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
82.20.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rem sono tenuti a comunicare ai Centri per l'impiego, anche tramite comunicazione telematica, la avvenuta presentazione all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della domanda di Rem e il relativo modello di domanda compilato. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini e modalità tecniche per la suddetta comunicazione anche in modalità telematica.
  11-ter. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del reddito di emergenza, ci siano le eventuali condizioni economiche e i presupposti in relazione ai quali sia possibile l'avvio da parte dei beneficiari del Rem anche della domanda di reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia al richiedente una comunicazione contenente un avviso di convocazione per la valutazione di ammissibilità al beneficio del reddito di cittadinanza e dei percorsi previsti dalla legge per l'inserimento lavorativo. Con la medesima comunicazione i beneficiari del Rem sono convocati dai centri per l'impiego. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, modalità e il modello della comunicazione contenente gli avvisi di cui ai periodi precedenti. All'esito degli incontri presso il centro per l'impiego, il beneficiario del Rem, qualora ne sussistano elementi sufficienti, viene invitato a rivolgersi ai soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (CAF e Istituti di patronato) per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza secondo le modalità e i termini previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni legittimanti l'invito al beneficiario del Rem per la successiva presentazione della domanda di reddito di cittadinanza.