Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza)
1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.