Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Interpretazione autentica)
1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Conseguentemente tra gli atti di «costituzione» e «gestione» del rapporto di lavoro è escluso il licenziamento.