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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
78.09.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Misure di sostegno all'attività libero-professionale)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività libero-professionale e favorire l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, in considerazione della grave fase avversa che attraversa l'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la normativa statutaria e regolamentare degli enti di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può prevedere a favore degli iscritti prestazioni aggiuntive a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, finalizzate al sostegno e alla promozione del lavoro professionale e del reddito, in particolare nelle fasi avverse dell'economia, nonché favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, nel rispetto degli equilibri finanziari di ciascuna gestione. Al fine di garantire detto equilibrio, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni. Dell'esito dell'attività di detto monitoraggio si dà adeguata rappresentazione con la predisposizione di una apposita relazione annuale. Per le finalità di cui al presente articolo, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 509 del 1994 e all'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, possono essere destinate risorse aggiuntive, nel limite massimo del 5 per cento, dei proventi e dei rendimenti lordi della gestione patrimoniale e delle attività finanziarie risultanti dai conti consuntivi annuali delle predette gestioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».