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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.91. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
72.91.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato, si ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambe i genitori lavoratori e possono essere usufruiti in forma giornaliera ed oraria»;

   b) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «1200 euro» aggiungere le seguenti: «e le parole in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1,3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «per periodi diversi dalla fruizione della prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5, a prescindere dalle condizioni di cui al comma 4»;

   c) al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici»;

   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie per il contrasto al COVID-19, non concorrono al completamento dei limiti temporali di godimento di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 42.