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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 72.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
72.06.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

  1. Alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente è concesso di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il congedo è esteso ai seguenti soggetti:

   a) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;

   b) ai genitori di figli disabili senza limiti di età.

  3. La disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.