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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 70.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
70.09.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

  1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

   1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.».