Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:
Art. 70-bis.
1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-sexies.
(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.».