Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Linee guida per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale idonei al riuso e al riciclo)
1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi monouso (DPI COVID-19), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i Criteri Ambientali Minimi – (CAM) – ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine chirurgiche e ai dispositivi di protezione individuale, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti lavabili e quindi riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili, valorizzando, ove possibile, le produzioni della filiera italiana».