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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
54.01.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure in tema di finanziamenti ammessi al Fondo di garanzia)

  1. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono ammessi alla garanzia se di durata fino a 120 mesi. Per i finanziamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'intermediario finanziario procede senza indugio ed ulteriori formalità, su istanza del debitore, formulata anche in via telematica, all'approvazione e alla comunicazione del nuovo piano di rateazione, per la durata richiesta, con efficacia dalla prima rata successiva in scadenza.