Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sul settore della Ceramica artistica e tradizionale e la Ceramica di qualità e promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, per l'elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione della attività ceramica tradizionale, anche attraverso la creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica. Al Consiglio Nazionale Ceramico (CNC) spetta la gestione dei progetti di cui al presente comma, in coordinamento con l'Associazione Italiana Città della Ceramica(AiCC).
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione ,sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme di cui al comma 1 non utilizzate.
3. Al fine della realizzazione di un progetto-pilota diretto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, la certificazione al consumatore della loro provenienza, il contrasto alla contraffazione, la garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni Made in Italy del settore della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità attraverso l'utilizzo della tecnologia della blockchain e dei registri distribuiti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del progetto pilota di cui al comma 3.
Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2021 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020, 89 milioni di euro per il 2021 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.