Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure di sostegno per famiglie e lavoratori)
1. Per un periodo di 9 mesi a decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano i requisiti e si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Durante il periodo di sospensione sono corrisposti dai mutuatari gli interessi maturati sulla sola quota capitale della rata sospesa.