Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure per le Zes Adriatica interregionale)
1. Al fine di rendere operativa la zona economica speciale Adriatica interregionale nelle regioni Puglia e Molise di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, per fronteggiare gli effetti della crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle seguenti finalità a favore dei soggetti economici ricompresi nella Zona economica speciale di cui al medesimo comma:
a) esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES);
b) esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
d) applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sui consumi di energia elettrica;
e) esenzione totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; riduzione al 50 per cento dei predetti contributi per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e d'intesa con i Presidenti delle regioni Molise e Puglia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione di cui al presente articolo.
4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.