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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
5.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, la cui denominazione viene cambiata in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. Conseguentemente, sono apportate le seguenti modifiche al comma 1, articolo 21, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

   le parole: «del diploma di» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo che attesti una»;

   dopo le parole: «medicina generale» sono inserite le seguenti: «comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, ovvero del diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.»;

   nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «formazione specifica» sono inserite le seguenti: «diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015», e diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie.

  1-ter. Al fine di garantire l'erogazione dei nuovi corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, le Università si avvalgono dei medici di medicina generale e dei medici in possesso dei diplomi di cui al precedente comma 2, ricorrendo alla docenza a contratto, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.
  1-quater. Le scuole di specializzazione di nuova istituzione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie nonché in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore istituite su proposta delle Università per far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture del Servizio Sanitario Nazionale facenti capo alle reti formative integrate in cui si articolano le predette scuole, in deroga all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono accreditate provvisoriamente, per la durata di un anno accademico.
  1-quinquies. Al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza territoriale in coerenza con le misure di cui all'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinata al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, di cui al precedente comma 4. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  1-sexies. Al fine di consentire l'ampliamento del potenziale formativo delle scuole di specializzazione, le Università sono autorizzate con decorso immediato ad ampliare le reti formative, attraverso la stipula di convenzioni con le aziende sanitarie di riferimento per collegare in rete formativa tutte le strutture che rispettino gli standard e i requisiti di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 402.