Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dagli esercenti le professioni sanitarie attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.