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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
46.03.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite nel 2020.
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 177 del presente decreto estendono anche agli immobili dei gestori dei quartieri fieristici e sedi congressuali.
  6. Per le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 senza applicazione di sanzioni e interessi sino al 31 dicembre 2020.
  7. Le imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e organizzatori di manifestazioni fieristiche sono escluse dall'applicazione degli articoli 5 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola: 800 con la parola: 200.