Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di autoveicoli è ridotta al 18 per cento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.