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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.15. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
44.15.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ad integrazione di quanto previsto per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per rinnovare e rendere più sicuro e sostenibile il parco circolante attraverso incentivi alla rottamazione, il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di cui al comma 1 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti importi sono iscritti su apposita sezione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni utilizzata esclusivamente per l'attuazione delle disposizioni che seguono e per il successivo riversamento delle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni del presente articolo.
  1-ter. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, è riconosciuto un contributo statale fino a 2000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 superiori a 61 g/km, e a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 1000 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  1-quater. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo statale fino a euro 1.000 euro a condizione che le motorizzazioni siano omologate nella classe euro 6 e abbiano emissioni di CO2 comprese fra i 61 g/km e i 95 g/km ed a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio della misura del contributo statale. In assenza della rottamazione, il contributo statale è riconosciuto fino a 500 euro a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari al doppio del contributo statale. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  1-quinquies. Il contributo di cui ai commi 1-ter e 1-quater spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza.
  1-sexies. Le modalità attuative dei commi 1-ter e 1-quater e 1-quinquies sono definite dai commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  1-septies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 6 aprile 2019, n. 82 per l'attuazione delle presenti disposizioni.
  1-octies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un'auto usata con categoria di omologazione pari a euro 0, 1, 2, 3 con un'auto usata di categoria non inferiore a euro 5 sono esentate dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà dell'auto che acquistano.
  1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-octies pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.