Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)
1. Il comma 1057, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:
«1057. A coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, nel caso venga consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente».