Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Contributi per la riduzione del rischio infettivo)
1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, le imprese e le aziende sanitarie possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto o il noleggio di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.