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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
39.01.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per favorire l'identità imprenditoriale italiana)

  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, costituzione di reti di imprese e di consorzi tesi alla promozione dell'identità imprenditoriale italiana, e all'integrazione della catena di subfornitura dal produttore al destinatario finale, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, sono previste le misure agevolative sottoindicate.
  2. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che incrementano la base occupazionale rispetto all'esercizio precedente è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
  3. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che investono in tecnologia 4.0 e in progetti che utilizzano l'infrastruttura e la tecnologia 5G, software e formazione ad alto contenuto innovativo è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'investimento e alle risorse sostenute nel periodo indicato al comma 1.
  4. Ai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che partecipano a fiere internazionali e che investono in progetti documentati di sviluppo di politiche di marketing, è riconosciuto un credito di imposta compensabile in F24 pari all'onere per personale dipendente derivante dall'incremento occupazionale realizzato, per il periodo indicato nel comma 1.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.