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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
38.13.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa potrà ottenere, sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro.;

   b) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», comma 3, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 300.000;

   c) al comma 7, capoverso «Art. 29-bis.», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29.;

   d) al comma 8, capoverso 9-ter, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 300.000 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, sarà fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 200 milioni.