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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
38.021.

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di fiscalità perequativa per lo sviluppo delle regioni insulari)

  1. Al fine di compensare gli svantaggi connessi alla condizione di insularità e favorire i processi di sviluppo per l'intero territorio delle regioni Sicilia e Sardegna e per i tre periodi di imposta successivi a quello di entra in vigore della presente legge trovano applicazione in deroga ad ogni contraria disposizioni le previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
  2. Per le imprese di nuova costituzione, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, in qualsiasi forma giuridica costituite, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge, con sede legale ed operativa in qualsiasi comune delle regioni Sicilia e Sardegna, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è determinata nella misura del 12,5 per cento.
  3. Per le imprese di cui al comma 2 è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nella misura massima del 100 per cento degli importi dovuti per il tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tre periodi di imposta successivi a quello in cui entra in vigore la presente legge.
  4. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato realizzate nelle regioni Sicilia e Sardegna dalle imprese, anche costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli individuati dai codici ATECO 12 e 92, nonché ATECO 05 limitatamente alle attività di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio, è riconosciuto per tre anni dalla data di assunzione un credito d'imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.
  5. Alle imprese di cui al comma 4 del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.