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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
37.02.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Piattaforma elettronica per conti correnti di risparmio)

  1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, facilitando gli investimenti in titoli di Stato anche in presenza di difficoltà di spostamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono istituiti i conti correnti di risparmio, nel pieno rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
  2. Per la gestione dei conti correnti di risparmio è autorizzata la realizzazione di un'apposita piattaforma elettronica la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per un migliore controllo della piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente e accesso con identificazione.
  3. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di Stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di Stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.
  4. I titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi dal Medio Credito Centrale MCC, o di altra banca pubblica, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio,
  5. La cessione di titoli di Stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio è associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.
  6. I titoli di Stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.