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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
36.05.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.