Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)
1. Su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, deposito o vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di mesi tre senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.