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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
33.05.

  Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

  1. Su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, deposito o vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di mesi tre senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.