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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
31.016.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

   «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».