Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Confidi)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».