Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Riattivazione utenze per indigenti)
1. Al fine di sostenere i cittadini indigenti, ulteriormente colpiti dagli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e appartenenti a un nucleo familiare con un reddito certificato ISEE non superiore ai 13.000.000 euro annui, le aziende fornitrici di energia elettrica, acqua e gas, nelle more dell'emergenza da COVID-19, riattivano i suddetti servizi agli utenti che ne facciano richiesta, a seguito del distacco per morosità.