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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
29.06.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Potenziamento della garanzia del Fondo per la prima casa)

  1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».
  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per l'anno 2021 e 2022.

ident. 29.017.