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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
27.6.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

  11-bis. In relazione all'emergenza COVID-19, fino al 30 aprile 2021, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentari, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento diretto nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.