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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
27.07.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza bancaria)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti di credito e bancari sono tenuti a pubblicare sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito sino a 25.000 euro o superiori a 25.000 euro pervenute, accolte ed erogate in virtù dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché i tempi di lavorazione, gli interessi e le commissioni, e infine le spese e i costi applicati a ogni singola operazione di prestito.