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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
27.06.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di esercizio dei poteri speciali)

  1. All'articolo 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, lettera b), sono soppresse le parole: «anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea».

   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3-bis del presente articolo, anche ai fini della registrazione in assemblea in relazione all'esercizio del diritto di voto, sono soggetti ai parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, acquisito il parere favorevole dell'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 21 dei 2012, come modificato dal presente articolo. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 21 del 2012».