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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
26.11.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per le società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile:

   1) la condizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si considera rispettata anche ove l'ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, sia superiore a 500.000 euro e fino a 15.000.000 di euro facendo riferimento, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei citati ricavi della singola società;

   2) la condizione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è riferita, anche ove la società appartenga ad un gruppo, al valore dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 della singola società. Ai fini del presente comma si fa riferimento al valore dei ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia. Per la concessione del credito di imposta integrato dalle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa da ripartire.

  21-ter. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo, per i conferimenti a favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono anche attività sportiva giovanile, possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.