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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.54. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
25.54.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: , e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

   al comma 5, premettere le seguenti parole: Per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

   a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a sessantacinquemila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   b) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a sessantacinquemila euro e non superiori ai centotrentamila euro;

   al comma 15 sostituire le parole 6.192 milioni con le seguenti: 5.692 milioni.