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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
25.027.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo di garanzia a favore degli enti non commerciali)

  1. Fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione della garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 è disposta anche in favore degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1. lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, per «ricavi» si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate come risultanti dal relativo bilancio o rendiconto approvato, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, dall'organo statutariamente competente o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
  3. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.